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[1]I dazi di confine sugli zuccheri saranno soddisfatti sul peso netto legale, deducendo dal peso lordo le seguenti tare per ogni 100 chilogrammi:
[2]Botti, botticelle, caratelli e casse, o fecci di zuccheri raffinati, chilog. 6;
[3]Botti, botticelle, caratelli, casse, o fecci di zuccheri non raffinati, chilog. 10;
[4]Cassoni di legno pesante contenenti zuccheri non raffinati, chilog. 15;
[5]Ceste di giunco d'India contenenti zuccheri non raffinati, chilog. 5;
[6]Sacchi di zuccheri d'ogni sorta, chilog. 1.
Testo in vigore dal 3 giugno 1877 al 16 dicembre 2009
