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Con regolamento approvato per Regio decreto saranno stabiliti gli obblighi dei fabbricanti e dei raffinatori, e si determineranno particolarmente:
- a)Le disposizioni necessarie per rimuovere il pericolo di frodi alla Finanza;
- b)I locali da fornirsi gratuitamente agli agenti della Finanza;
- c)La formazione dell'inventario in ogni stabilimento, nel giorno in cui entrera' in vigore la presente legge, non che le norme per gli inventari successivi;
- d)Le scritture da tenersi per liquidazione della tassa;
- e)Le guarentigie per il pagamento dei diritti dovuti alla Finanza, che potra' farsi anche mediante cambiali;
- f)le pene da applicarsi ai contravventori, entro i limiti stabiliti dalle leggi in vigore, riguardo alle altre tasse di fabbricazione.
Testo in vigore dal 3 giugno 1877 al 16 dicembre 2009
