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[1]La tassa sara' pagata alle Finanze dello Stato dagli esercenti le fabbriche e le raffinerie di zucchero.
[2]Le fabbriche e raffinerie di zucchero saranno sottoposte alla vigilanza permanente degli agenti della Finanza, i quali riscontreranno tutte le operazioni industriali eseguite in ogni stabilimento, per accertare le quantita' di zucchero soggette alla tassa suddetta.
Testo in vigore dal 3 giugno 1877 al 16 dicembre 2009
