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[1]La pensione alle vedove e l'assegno ai figli degli ufficiali morti nella posizione di servizio ausiliario saranno computati nella proporzione stabilita dagli articoli 11 e 12 della legge 7 febbraio 1865, in base alla pensione definitiva di riposo a cui, a termini dell'articolo precedente, avrebbe avuto diritto l'ufficiale al momento della sua morte.
[2]Il diritto della vedova a pensione e' subordinato alla condizione che il matrimonio sia avvenuto non meno di due anni prima del trasferimento del marito nella posizione di servizio ausiliario.
Testo in vigore dal 24 ottobre 1881 al 16 dicembre 2009
