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[1]Possono essere collocati nella posizione di servizio ausiliario di autorita' gli ufficiali contemplati nella presente legge, i quali conservino l'attitudine ai servizi indicati all'art. 5 ed abbiano raggiunto i limiti d'eta' per ciascun grado qui sotto specificati:
[2]Per tutti gli ufficiali Carabinieri meno i carabinieri, contabili i contabili e i veterinari e veterinari
[3]ANNI ANNI
[4]Tenente generale...... 60 » Maggior generale...... 55 » Colonnello......... 52 52 Tenente colonnello..... 52 52 Maggiore.......... 52 52 Capitano.......... 45 50 Subalterno......... 42 48
[5]Possono parimenti essere collocati nella posizione di servizio ausiliario, dietro loro domanda, quegli ufficiali che abbiano le condizioni prescritte per chiedere di essere collocati a riposo secondo le vigenti leggi sulla giubilazione e quelli ufficiali superiori ed inferiori delle armi e corpi indicati all'articolo 1 che non siano stati compresi per due volte nelle liste d'avanzamento.
Testo in vigore dal 24 ottobre 1881 al 16 dicembre 2009
