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Gli ufficiali in servizio ausiliario sono costantemente a disposizione del Governo per essere all'occorrenza, e secondo la loro attitudine, chiamati a prestare uno dei servizi seguenti:
- a)Servizi speciali per i quali non sono nell'attuale ordinamento del R. esercito stabiliti appositi personali;
- b)Servizi propriamente territoriali, in sostituzione di ufficiali in attivita' di servizio;
- c)Servizi di milizia mobile e territoriale;
- d)Servizi accessori presso l'esercito mobilitato;
- e)Servizi di impieghi speciali nella milizia territoriale.
Testo in vigore dal 24 ottobre 1881 al 16 dicembre 2009
