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[1]Il tempo trascorso nella posizione di servizio ausiliario e' computato per meta' rispetto alla giubilazione ed alla riforma.
[2]Il tempo pero' di servizio effettivo prestato in caso di guerra e' computato per intero come per gli ufficiali in attivita' di servizio nell'esercito permanente.
Testo in vigore dal 24 ottobre 1881 al 16 dicembre 2009
