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La posizione di servizio ausiliario e' assegnata con Regio decreto agli ufficiali indicati nell'articolo precedente, i quali per eta' o per non possedere piu' tutte le qualita' richieste per il servizio attivo nei corpi dell'esercito permanente sono giudicati meno atti a proseguire in questo servizio, ma conservano tuttavia attitudine a prestare uno dei servizi specificati all'art. 5.
Testo in vigore dal 24 ottobre 1881 al 16 dicembre 2009
