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[1]Alla pensione vitalizia, determinata nel precedente alinea, saranno aggiunte le quote corrispondenti al numero delle campagne di guerra fatte, agli anni di navigazione compiuti, e quanto altro puo' loro spettare in base al servizio utile loro computabile a norma delle leggi vigenti.

[2]Quegli ufficiali che cessassero dal servizio ausiliario per rivocazione o per rimozione dal grado perderanno il diritto all'aumento di pensione di riposo per il tempo passato in servizio ausiliario.

Testo in vigore dal 5 febbraio 1885 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1885-01-29;2897~art9 · fonte del testo

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