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[1]Alla pensione vitalizia, determinata nel precedente alinea, saranno aggiunte le quote corrispondenti al numero delle campagne di guerra fatte, agli anni di navigazione compiuti, e quanto altro puo' loro spettare in base al servizio utile loro computabile a norma delle leggi vigenti.
[2]Quegli ufficiali che cessassero dal servizio ausiliario per rivocazione o per rimozione dal grado perderanno il diritto all'aumento di pensione di riposo per il tempo passato in servizio ausiliario.
Testo in vigore dal 5 febbraio 1885 al 16 dicembre 2009
