Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 febbraio 1885 al 18 giugno 1911. Leggi il testo vigente →
[1]Stato maggiore generale.
[2]Vice-ammiragli.......... 65
[3]Contro-ammiragli......... 60
[4]Capitani di vascello....... 55
[5]Capitani di fregata....... 52
[6]Capitani di corvetta....... 50
[7]Ufficiali inferiori....... 45
[8]I collocamenti in riforma o a riposo di autorita' degli ufficiali in attivita' di servizio sopraindicati sono limitati ai soli casi accertati d'infermita' o d'inabilita' a proseguire nel servizio attivo.
[9]Per questi collocamenti a riposo dovra' essere sentito il parere del Consiglio superiore di marina, il quale, in simili casi, sara' composto di soli membri militari di grado almeno uguale, ma piu' anziani dell'ufficiale del cui collocamento a riposo si tratta.
[10]Durante il tempo di guerra resta sospesa l'applicazione del presente articolo.
Testo in vigore dal 5 febbraio 1885 al 18 giugno 1911
