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- a)Servizi speciali per i quali non sono nell'attuale ordinamento della Regia marineria stabiliti appositi personali;
- b)In tempo di pace affidare loro temporanee missioni di servizio;
- c)In caso di mobilitazione delle forze marittime od in tempo di guerra impiegarli nei servizi che possono essere affidati agli ufficiali dei quadri attivi.
Testo in vigore dal 5 febbraio 1885 al 16 dicembre 2009
