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[1]Gli atti compiuti dalla donna maritata prima del giorno dell'entrata in vigore della presente legge non possono impugnarsi per difetto di autorizzazione maritale o giudiziale, se la relativa azione non sia stata proposta prima di detto giorno.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 17 luglio 1919.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Mortara.
[6]Visto, Il guardasigilli: Mortara.
Testo in vigore dal 19 luglio 1919 al 6 marzo 1963
