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[1]Gli atti compiuti dalla donna maritata prima del giorno dell'entrata in vigore della presente legge non possono impugnarsi per difetto di autorizzazione maritale o giudiziale, se la relativa azione non sia stata proposta prima di detto giorno.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 17 luglio 1919.

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]Mortara.

[6]Visto, Il guardasigilli: Mortara.

Testo in vigore dal 19 luglio 1919 al 6 marzo 1963

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1919-07-17;1176~art8 · fonte del testo

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