Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 luglio 1919 al 6 marzo 1963. Leggi il testo vigente →

[1]Il diritto di opposizione del marito, di cui all'art. 11 della legge 27 maggio 1875, n. 2779, ed all'art. 9 della legge 15 luglio 1888, n. 5546, e' abolito.

[2]L'art. 12 della legge 17 luglio 1890, numero 6972, e' abrogato.

[3]E', inoltre, abrogata ogni altra disposizione contraria alla presente legge.

Testo in vigore dal 19 luglio 1919 al 6 marzo 1963

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1919-07-17;1176~art5 · fonte del testo

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