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[1]La prima parte dell'art. 252 del Codice civile e' modificata come segue:
[2]«Sono consulenti di diritto nell'ordine seguente, quando non fanno parte del Consiglio di famiglia in altre qualita':
[3]«1° gli ascendenti del minore;
[4]«2° i fratelli e le sorelle germani;
[5]«3° gli zii e le zie.
[6]«E' abrogato il numero 1 dell'articolo 268 del Codice civile».
[7]Nel numero 1 dell'articolo 273 dello stesso Codice sono soppresse le parole: «che possono essere tutrici».
[8]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 22/07/1919, n. 174 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo in vigore dal 19 luglio 1919 al 6 marzo 1963
