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[1]All'art. 13 del Codice di commercio e' sostituito il seguente:

[2]«La moglie che vende, soltanto, le merci del traffico del marito, non e', solo per cio', commerciante».

[3]L'art. 14 del Codice di commercio e' abrogato.

[4]E' pure abrogato l'art. 15 dello stesso Codice, in quanto si riferisce al consenso del marito.

Testo in vigore dal 19 luglio 1919 al 6 marzo 1963

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1919-07-17;1176~art2 · fonte del testo

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