Art. 8
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[1]Con regolamento da approvarsi per decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, saranno stabilite le norme per l'esecuzione delle presente legge.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 26 dicembre 1895.
[4]UMBERTO.
[5]A. Barazzuoli. Sidney Sonnino. P. Boselli.
[6]Visto, Il Guardasigilli: V. Calenda di Tavani.
Testo in vigore dal 8 gennaio 1896 al 16 dicembre 2009
