Art. 7
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 gennaio 1896 al 9 agosto 1896. Leggi il testo vigente →
[1]Il dazio di uscita sul minerale di zolfo in polvere o sterro contenente non piu' di 65 per cento di zolfo e' ridotto a L. 0,25 per quintale. La dichiarazione per uscite degli sterri da ammettersi al dazio ridotto deve essere fatta per iscritto.
[2]Qualora negli sterri dichiarati come contenenti non piu' di 65 per cento di zolfo, si trovi lo zolfo in quantita' eccedente tale limite, sara' pagato l'intero dazio di uscita come zolfo, in lire 1,10 il quintale.
Testo in vigore dal 8 gennaio 1896 al 9 agosto 1896
