Art. 5
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 agosto 1896 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 25 luglio 1896, n. 324.
Abrogato dal 9 agosto 1896
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 agosto 1896 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 25 luglio 1896, n. 324.
Abrogato dal 9 agosto 1896
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1896
Confronto con la versione in vigore dal 8 gennaio 1896 al 9 agosto 1896. 16 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: La presente legge avra' la durata di 5 anni e potra' essere prorogata per decreto Reale.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 LUGLIO 1896, N. 324
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1895-12-26;720~art5 · fonte del testo
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