Art. 4
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Il tasso di favore di cui all'art. 4 della legge 10 agosto 1893, n. 449, e all'art. 13, allegato T, della legge 8 agosto 1895, n. 486, potra' dagli Istituti di emissione essere concesso anche per lo sconto diretto delle note di pegno degli zolfi depositati nei magazzini generali.
Testo in vigore dal 8 gennaio 1896 al 16 dicembre 2009
