Art. 3
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[1]Per provvedere ai premi di cui all'art. 1°, sara' inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio la somma annua di L. 540,000.
[2]Alla fine di ogni semestre sara' compiuta l'analoga liquidazione.
Testo in vigore dal 8 gennaio 1896 al 9 agosto 1896
