Art. 2
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[1]I magazzini generali per gli zolfi debbono essere riconosciuti ed autorizzati dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, il quale provvedera' con apposito decreto, udito il Consiglio di Stato. Le tariffe per i diritti di deposito e per le altre operazioni da compiersi dal magazzino e la tariffa per i diritti di trasporto dello zolfo dal magazzino al bastimento saranno approvate dal Ministero suddetto.
[2]Le opere necessarie allo impianto dei magazzini generali e al trasporto degli zolfi a bordo sono di pubblica utilita'.
[3]La dichiarazione sara' fatta con decreto del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.
[4]I premi sopra indicati, meno i diritti di magazzinaggio, di cui nell'ultimo alinea dell'all'art. 1, resteranno a beneficio del depositante e gli saranno conteggiati, tenuto calcolo delle spese fissate con le tariffe stesse.
Testo in vigore dal 8 gennaio 1896 al 9 agosto 1896
