Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 agosto 1888 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Si provvedera' alla spesa occorrente per il mobilio di rappresentanza dei palazzi demaniali all'estero, sedi di ambasciate o legazioni, con prelevamenti dal fondo di riserva per spese impreviste da inscriversi in apposito capitolo aggiunto al bilancio passivo del Ministero degli Affari Esteri.
[2]Sara' provveduto al reintegro dei prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste con corrispondenti economie sul capitolo degli assegni del personale diplomatico all'estero.
Testo in vigore dal 14 agosto 1888 al 16 dicembre 2009
