Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 febbraio 1916 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Una Commissione appositamente nominata dal Ministro degli Affari Esteri d'accordo col Ministro del Tesoro, composta di persone competenti, avra' l'incarico di proporre quale mobilio sia conveniente, secondo i casi, di provvedere, avendo specialmente di mira che il mobilio stesso abbia carattere spiccatamente italiano.
[2]Questa Commissione indichera' pure la somma per la quale dovra' essere diminuito l'assegno stabilito in bilancio pel titolare del posto di cui si tratta. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. Luogotenenziale 2 gennaio 1916, n. 26
1Il D.L. Luogotenenziale 2 gennaio 1916, n. 26 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La Commissione prevista dall'art. 3 della legge n. 5594, serie 3ª, del 26 luglio 1888, per l'arredamento dei palazzi demaniali all'estero destinati alle Regie rappresentanze e' soppressa".
Testo in vigore dal 8 febbraio 1916 al 16 dicembre 2009
