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[1]Una indennita' di primo stabilimento da decretarsi di volta in volta dal Ministero degli Affari Esteri nella misura che si stimera' conveniente, sara' concessa al capo di missione nel caso di prima nomina o di traslocazione pel suo mobilio personale.
[2]Tale indennita' s'intendera' acquistata appena il titolare della missione abbia assunto le sue funzioni nella residenza alla quale fu destinato.
Testo in vigore dal 14 agosto 1888 al 16 dicembre 2009
