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[1]I palazzi di proprieta' demaniale all'estero, sedi di missioni di S. M. il Re d'Italia, saranno provveduti dell'occorrente mobilio di rappresentanza a spese dello Stato.

[2]Il mobilio stesso sara' descritto in apposito inventario da trasmettersi in doppio esemplare al Ministero degli Affari Esteri, ed il titolare della missione, consegnatario, ne terra' in evidenza gli aumenti e le diminuzioni, seguendo le norme vigenti in materia.

Testo in vigore dal 14 agosto 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-07-26;5594~art1 · fonte del testo

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