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[1]Sono convalidate nella somma di lire tre milioni settecentocinquantaseimila novecentotrentotto e centesimi novantatre (L. 3,756,938.93) le reintegrazioni di fondi a diversi capitoli del bilancio dell'esercizio finanziarie, 1891-92, in conto di spese residue degli esercizi precedenti, in seguito a corrispondenti versamenti in tesoreria.
[2]Resti attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1891-92.
Testo in vigore dal 29 giugno 1893 al 16 dicembre 2009
