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[1]Sono convalidate nella somma di lire tre milioni seicentottomila quattrocentottantasette e centesimi cinquantasette (L. 3,608,487 57) le reintegrazioni di fondi a diversi e capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario 1891-92, per spese di competenza dell'esercizio stesso, in seguito a corrispondenti versamenti in tesoreria.
[2]Entrate e spese residue dell'esercizio 1899-91 ed esercizi precedenti.
Testo in vigore dal 29 giugno 1893 al 16 dicembre 2009
