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[1]Sono convalidate nella somma di lire tre milioni seicentottomila quattrocentottantasette e centesimi cinquantasette (L. 3,608,487 57) le reintegrazioni di fondi a diversi e capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario 1891-92, per spese di competenza dell'esercizio stesso, in seguito a corrispondenti versamenti in tesoreria.

[2]Entrate e spese residue dell'esercizio 1899-91 ed esercizi precedenti.

Testo in vigore dal 29 giugno 1893 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1893-06-29;327~art3 · fonte del testo

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