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In relazione all'art. 4 della legge 28 giugno 1891 n. 301 e' autorizzato il deposito presso la Cassa dei depositi e prestiti di tante obbligazioni di Stato 4 per cento e l'alienazione di un corrispondente importo di rendita consolidata 5 per cento, quanta occorra per ricavare la somma di lire 181,138.75, riconosciuta ancora necessaria per provvedere all'intera spesa accertata nell'esercizio 1891-92 per le costruzioni ferroviarie eseguite direttamente dallo Stato, essendo state liquidate in minori somme del previsto, cioe' in lire 58,750 in conto competenza dell'esercizio 1891-92 e in lire 122,388 75 in conto residui 1890-91 e retro, le quote di concorso degli enti morali interessati nelle dette costruzioni, come risulta al cap. n. 115 del conto consuntivo dell'entrata per l'esercizio finanziario 1891-92.
Testo in vigore dal 29 giugno 1893 al 16 dicembre 2009
