Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 dicembre 1891 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Chiunque intenda esercitare un opificio per la fabbricazione della polvere da sparo o di altri prodotti esplodenti, oppure voglia aprirne uno smercio, dovra' farne la dichiarazione al sindaco.
[2]Il sindaco, udito l'avviso della Giunta municipale, trasmettera' al prefetto, con rapporto motivato, la dichiarazione.
[3]Il prefetto provvedera' sulla domanda a termini della legge di pubblica sicurezza del 30 giugno 1889 n. 6144, testo unico e del relativo regolamento approvato con regio decreto 8 novembre 1889 n. 6517.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1891 al 16 dicembre 2009
