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[1]Chiunque intenda esercitare un opificio per la fabbricazione della polvere da sparo o di altri prodotti esplodenti, oppure voglia aprirne uno smercio, dovra' farne la dichiarazione al sindaco.

[2]Il sindaco, udito l'avviso della Giunta municipale, trasmettera' al prefetto, con rapporto motivato, la dichiarazione.

[3]Il prefetto provvedera' sulla domanda a termini della legge di pubblica sicurezza del 30 giugno 1889 n. 6144, testo unico e del relativo regolamento approvato con regio decreto 8 novembre 1889 n. 6517.

Testo in vigore dal 17 dicembre 1891 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1891-07-14;682~art9 · fonte del testo

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