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[1]Le fabbriche di prodotti esplodenti destinati alla esclusiva preparazione dei fuochi artificiali, pagano la tassa stabilita dall'art. 1 della presente legge, mediante un canone semestrale da determinarsi dall'Ufficio tecnico di finanza.
[2]Qualora il fabbricante rifiuti la determinazione del detto Ufficio, si osservera' la procedura stabilita dall'art. 5 per le fabbriche tassate in ragione della produttivita' giornaliera.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1891 al 16 dicembre 2009
