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[1]Le fabbriche di prodotti esplodenti di qualsiasi altra specie (escluse quelle di fuochi artificiali, di che all'articolo seguente) sono sottoposte alla vigilanza permanente della finanza e pagano la tassa sulla quantita' effettiva dei prodotti, accertata direttamente dagli agenti dell'amministrazione.
[2]L'accertamento dei prodotti, agli effetti della liquidazione della tassa, si fa all'atto dell'introduzione dei prodotti stessi nei magazzini di deposito. Questi saranno considerati come locali di fabbrica e soggetti alle prescrizioni della legge doganale per i magazzini di privata proprieta'. Il passaggio dei prodotti ai magazzini di deposito deve essere immediato.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1891 al 16 dicembre 2009
