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[1]Quando il fabbricante rifiuti la tassa giornaliera determinata e notificatagli dall'Ufficio tecnico di finanza, per la risoluzione dei ricorsi si osservera' la procedura stabilita dal regolamento da pubblicarsi a norma dell'art. 41 della presente legge.
[2]Pero' prima di presentare ricorso per il giudizio peritale, il fabbricante puo' chiedere che la tassa sia riscossa, in ragione del prodotto effettivo, accertato dagli agenti finanziari, nel qual caso saranno a suo carico le spese e le indennita' al personale di vigilanza.
[3]L'applicazione dell'accertamento diretto del prodotto e' fatta di pieno diritto dall'amministrazione finanziaria, sostenendo del proprio le spese suddette, in qualunque momento lo creda opportuno, salvo gli effetti della dichiarazione per la lavorazione in corso.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1891 al 16 dicembre 2009
