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[1]Entro quindici giorni dall'applicazione della presente legge, i fabbricanti (compresi i pirotecnici) e tutti coloro che hanno obbligo di essere provveduti della licenza di deposito, richiesta dall'art. 21 della legge di pubblica sicurezza dovranno denunciare all'Ufficio tecnico di finanza le qualita' e' quantita' di prodotti tenuti in deposito.
[2]Prendendo per base l'accertamento da farsi dal detto Ufficio, sara' aperto il registro di che all'articolo 19.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 14 luglio 1891.
[5]UMBERTO.
[6]G. Colombo. G. Nicotera.
[7]Visto, Il Guardasigilli: L. Ferraris.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1891 al 16 dicembre 2009
