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[1]La fabbricazione di polveri piriche e di altri prodotti esplodenti destinati all'esportazione, sara' esente da tassa, purche' avvenga sotto la osservanza delle discipline che verranno stabilite con decreto reale, sia riguardo alle condizioni di sicurezza degli opifici, dei mezzi e processi di produzione, sia riguardo al tempo della lavorazione e al modo di accertamento del prodotto.
[2]Le polveri e gli altri esplodenti fabbricati per l'esportazione, dovranno essere introdotti immediatamente in magazzini assimilati ai depositi doganali privati, dopo di che verranno considerati, a tutti gli effetti, come esteri.
[3]Le spese per l'accertamento del prodotto e per la vigilanza sui depositi saranno a carico dei fabbricanti.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1891 al 16 dicembre 2009
