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[1]Le fabbriche di polveri piriche pagano la tassa in ragione della produttivita' giornaliera dell'opificio.

[2]L'Ufficio tecnico di finanza determina l'ammontare della tassa giornaliera per le varie stagioni dell'anno, tenuto conto di una lavorazione che duri dal sorgere al tramontare del sole, ed avuto riguardo alla qualita' delle materie prime e dei prodotti, alla qualita' e potenza produttiva degli apparecchi, al metodo di fabbricazione e a tutte le circostanze che possono influire sulla quantita' del prodotto.

[3]Nella determinazione della tassa giornaliera le materie prime (zolfo, carbone e nitro) si considerano come gia' polverizzate in esenzione di tassa.

[4]La finanza potra' munire, a proprie spese, i motori e gli apparecchi di produzione di quegli speciali strumenti indicatori che riterra' necessari al riscontro delle condizioni di lavoro denunziate.

Testo in vigore dal 17 dicembre 1891 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1891-07-14;682~art4 · fonte del testo

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