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Cadono in confisca:
- a)gli apparecchi, le materie prime e i prodotti sequestrati a danno di chiunque fabbrichi o rilavori o perfezioni polveri piriche od altri prodotti esplodenti, non esclusi i fuochi artificiali, o vi aggiunga materie di qualsiasi sorta anche se inerti, senza essere provveduto della licenza dell'Ufficio tecnico di finanza;
- b)gli apparecchi esistenti nelle fabbriche e non denunziati, nonche' i prodotti e le materie diversi da quelli dichiarati;
- c)le polveri piriche ed i prodotti esplodenti, non esclusi i fuochi artificiali, sequestrati a danno di chiunque ne faccia la vendita senza essere in possesso della licenza dell'autorita' di pubblica sicurezza o ne faccia vendita girovaga;
- d)le polveri ed i prodotti esplodenti rinvenuti in depositi, per i quali non sia stata rilasciata licenza dall'Ufficio tecnico di finanza;
- e)le polveri, i prodotti esplodenti, compresi i fuochi artificiali, trasportati senza la licenza dell'autorita' di pubblica sicurezza.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1891 al 16 dicembre 2009
