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[1]Le multe sancite dalla presente legge vengono applicate indipendentemente dalle altre pene stabilite dal Codice penale e dalla legge di pubblica sicurezza, e quando, col fatto che ha dato luogo alla contravvenzione, sia stata defraudata una tassa di fabbricazione o di vendita, il contravventore e' tenuto ad eseguirne il pagamento.
[2]Ove il fatto costituente la contravvenzione non cada sotto la sanzione del Codice penale o della legge di pubblica sicurezza, e prima che il giudice ordinario abbia pronunziata la sentenza e questa sia divenuta definitiva, il contravventore puo' chiedere che l'applicazione della multa sia fatta in sede amministrativa.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1891 al 16 dicembre 2009
