Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 dicembre 1891 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
La recidiva in contravvenzione alla presente legge od al regolamento, da' luogo all'applicazione del doppio della multa comminata. Contro i recidivi potra' anche essere pronunciata l'interdizione dall'esercizio per tempo determinato o indeterminato.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1891 al 16 dicembre 2009
