Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 dicembre 1891 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Le contravvenzioni che non siano espressamente previste dagli articoli precedenti e le infrazioni alle discipline che saranno stabilite per regolamento, sono punite con multa da L. 10 a L. 100.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1891 al 16 dicembre 2009
