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[1]L'istituzione di depositi di polveri piriche o di altri prodotti esplodenti senza la licenza dell'Ufficio tecnico di finanza, richiesta dall'art. 19 e' punita con una multa fissa di L. La tenuta irregolare dei registri, di che al detto articolo, per la quale si renda impossibile accertare il movimento delle materie depositate, ovvero le discordanze gravi tra lo stato di magazzino ed i risultamenti dei detti registri, sono punite con multa fissa di L. 100.
[2]La mancanza dei registri o la negata presentazione di essi agli agenti governativi, sono punite con la multa fissa di L. 200.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1891 al 16 dicembre 2009
