Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 dicembre 1891 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Gli agenti governativi hanno sempre la facolta' di entrare nelle fabbriche e nei locali annessi, nei magazzini di deposito e negli esercizi di vendita, per farvi le necessarie verificazioni.
[2]In caso di sospetti di contravvenzione alla presente legge, hanno inoltre la facolta' di adire l'autorita' giudiziaria per ottenere il permesso di procedere a perquisizioni domiciliari, con l'intervento di un ufficiale delle guardie di finanza o di altro delegato di polizia giudiziaria.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1891 al 16 dicembre 2009
