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[1]La licenza prescritta dall'art. 21 della legge di pubblica sicurezza 30 giugno 1889 n. 6144 (serie 3ª), per il trasporto delle polveri piriche e dei prodotti esplodenti, non puo' essere rilasciata se colui che ne fa domanda non giustifichi la provenienza legittima delle polveri e dei prodotti che egli trasporta.
[2]Per il deposito di polveri piriche e di altri prodotti esplodenti, oltre la licenza dell'autorita' di pubblica sicurezza richiesta dal detto articolo, occorre anche quella dell'Ufficio tecnico di finanza.
[3]E' inoltre obbligatoria la tenuta di un registro che ponga in evidenza il movimento giornaliero delle polveri e dei prodotti esplodenti.
[4]L'obbligo di tenere il registro e' esteso ai fabbricanti ed ai pirotecnici.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1891 al 16 dicembre 2009
