Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 dicembre 1891 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Chiunque venda, anche per una sola volta ed in qualsiasi quantita', polveri piriche od altri prodotti esplodenti, compresi i fuochi artificiali, deve essere in possesso di licenza, rilasciata dalla autorita' di pubblica sicurezza del circondario.

[2]Questa licenza e' soggetta alla tassa di lire 10, vale per la persona e per il luogo in essa indicati, ed e' efficace soltanto per l'anno solare al quale si riferisce.

[3]La licenza di esercizio, indicata all'art. 11, non esonera i fabbricanti ed i pirotecnici dall'obbligo della licenza di vendita.

[4]Per ottenere il rilascio o la rinnovazione della licenza, occorre ne sia fatta domanda all'autorita' di pubblica sicurezza del circondario almeno tre mesi prima.

[5]E' vietata la vendita girovaga di polveri piriche, di prodotti esplodenti e di fuochi artificiali.

[6]Sono esclusi dall'obbligo della licenza i tiri a segno governativi, provinciali e comunali.

Testo in vigore dal 17 dicembre 1891 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1891-07-14;682~art18 · fonte del testo

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