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[1]Chiunque venda, anche per una sola volta ed in qualsiasi quantita', polveri piriche od altri prodotti esplodenti, compresi i fuochi artificiali, deve essere in possesso di licenza, rilasciata dalla autorita' di pubblica sicurezza del circondario.
[2]Questa licenza e' soggetta alla tassa di lire 10, vale per la persona e per il luogo in essa indicati, ed e' efficace soltanto per l'anno solare al quale si riferisce.
[3]La licenza di esercizio, indicata all'art. 11, non esonera i fabbricanti ed i pirotecnici dall'obbligo della licenza di vendita.
[4]Per ottenere il rilascio o la rinnovazione della licenza, occorre ne sia fatta domanda all'autorita' di pubblica sicurezza del circondario almeno tre mesi prima.
[5]E' vietata la vendita girovaga di polveri piriche, di prodotti esplodenti e di fuochi artificiali.
[6]Sono esclusi dall'obbligo della licenza i tiri a segno governativi, provinciali e comunali.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1891 al 16 dicembre 2009
