Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 dicembre 1891 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]La liquidazione della tassa sulla fabbricazione delle polveri piriche e dei prodotti esplodenti e' fatta dall'Ufficio tecnico di finanza, alla fine di ogni mese. La riscossione e' eseguita nei modi e con le forme che saranno stabilite nel regolamento per l'esecuzione della presente legge, in due eguali rate quindicinali, a scadenza rispettiva di quindici giorni l'una, di un mese l'altra, dal di' della liquidazione. I fabbricanti devono dare una cauzione corrispondente al presunto ammontare della tassa per una lavorazione di cinquanta giorni.

[2]I pirotecnici pagano il canone semestrale a rate bimestrali anticipate, e prestano una cauzione corrispondente ad una rata. Ove non paghino la rata prima che incominci il bimestre, sono sospesi dall'esercizio mediante decreto dell'Intendenza di finanza, e la cauzione si devolve all'erario.

[3]E' fatta facolta' al Ministero delle finanze di stabilire che le tasse e i canoni siano versati direttamente nelle tesorerie dello Stato.

Testo in vigore dal 17 dicembre 1891 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1891-07-14;682~art17 · fonte del testo

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