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[1]L'opificio non puo' essere esercitato, se non dopo ottenuta la licenza di che all'articolo precedente.
[2]Inoltre i fabbricanti di polveri piriche e di altri prodotti esplodenti, esclusi i pirotecnici, devono, prima di iniziare le singole lavorazioni, presentare all'Ufficio tecnico le corrispondenti dichiarazioni. Queste non possono comprendere giorni di lavorazione che non siano in uno stesso mese solare.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1891 al 16 dicembre 2009
