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Ottenuta dal prefetto la licenza per l'impianto dell'opificio, i fabbricanti di polveri piriche o di altri prodotti esplodenti, non esclusi i pirotecnici, devono denunziare all'Ufficio tecnico di finanza i locali costituenti l'opificio e quelli di deposito delle materie prime e dei prodotti, i mezzi di produzione, la qualita' delle materie prime, nonche' il metodo di lavorazione e la specie dei prodotti finali.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1891 al 16 dicembre 2009
