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[1]La tassa sulla fabbricazione delle polveri piriche e dei prodotti esplodenti di qualsiasi altra specie e' stabilita come segue:

[2]Per ogni chilogramma di polvere pirica da caccia, lire 1,50.

[3]Per ogni chilogramma di polvere da mina e da fuochi artificiali, lire 0,60.

[4]Per ogni chilogramma di qualsiasi altro prodotto esplodente:

[5]da caccia e da carica di armi in genere, lire 2;

[6]da mina e da fuochi artificiali, lire 1,10.

[7]La tassa e' dovuta qualunque sia la potenza esplosiva, la forma, il grado di lavorazione delle polveri e degli altri prodotti, e l'uso al quale possono essere destinati.

[8]E' esente da tassa solamente la fabbricazione di polveri ed altri esplodenti eseguita negli opifici esercitati direttamente dai Ministeri della guerra e della marina.

Testo in vigore dal 17 dicembre 1891 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1891-07-14;682~art1 · fonte del testo

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