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[1]Tutti indistintamente i biglietti di circolazione gratuita od a prezzo ridotto dovranno essere staccati da un registro a madre e figlia, ed i concessionari, ad ogni richiesta, dovranno esibire questo registro all'ufficio governativo di controllo per le opportune osservazioni nell'interesse dello Stato.
[2]I concessionari dovranno inoltre prestarsi a quelle altre misure o riscontri che il Governo prescrivera' a fine di prevenire o scoprire il rilascio abusivo di biglietti di favore.
[3]Le contravvenzioni alle disposizioni del presente articolo saranno punite con una multa estensibile da 50 a 1000 lire.
Testo in vigore dal 20 giugno 1874 al 16 dicembre 2009
