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[1]Qualora pel rilascio di un biglietto di viaggio sulle ferrovie, gratuito od a prezzo ridotto, non giustificato da veri motivi del servizio ferroviario o dalle disposizioni della legge sui lavori pubblici o dagli atti di concessione, ovvero se per convenzioni particolari in contravvenzione all'articolo 274 della legge sui lavori pubblici, le quali concedono ribasso di tariffa pel trasporto di merci, ne venga danno allo Stato per perdita o diminuzione della tassa di cui nella presente legge, la Societa' o il concessionario della strada ferrata che avra' rilasciato il biglietto, o fatta la convenzione, dovra' rifondere del proprio la tassa non percetta e sottostara' inoltre ad una multa estensibile da 50 a 1000 lire.
[2]Rimane salvo al Governo il diritto di computare il prezzo del trasporto nella liquidazione delle garanzie o sovvenzioni, alle quali fosse tenuto.
Testo in vigore dal 20 giugno 1874 al 16 dicembre 2009
