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Saranno applicabili anche alla tassa stabilita col precedente articolo 2 tutte le disposizioni della legge 6 aprile 1862, n. 542, del Regio decreto 14 luglio 1866, n. 3122, e della legge 23 agosto 1868, n. 4552.
Testo in vigore dal 20 giugno 1874 al 16 dicembre 2009
